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Revisione parziale della Legge sul contratto d’assicurazione LCA dal 1.1.2022

La Legge sul contratto d'assicurazione (LCA) esiste da più di 100 anni e si applica in particolare quando viene stipulata un'assicurazione complementare. La legge è già stata modificata alcune volte, tuttavia non è più al passo coi tempi e non soddisfa più le attuali esigenze. La revisione parziale entrerà in vigore il 1° gennaio 2022 e riguarda i contratti stipulati a partire dalla stessa data. Essa contiene alcuni miglioramenti per gli assicurati e le assicurate:

  • Diritto di disdetta ordinaria dopo tre anni: i contratti a lungo termine possono ora essere rescissi alla fine del terzo anno (con un preavviso di tre mesi). Agrisano Assicurazioni SA si è sempre astenuta dallo stipulare contratti a tempo determinato. Pertanto per Lei non cambia nulla.
  • Nessun diritto di disdetta degli assicuratori malattia complementare in caso di sinistro: solo Lei ha il diritto di disdire l'assicurazione in caso di sinistro, così come solo Lei può usufruire del nuovo diritto di disdetta ordinario. Agrisano Assicurazioni SA già dalla sua costituzione ha sempre rinunciato ad una disdetta in caso di sinistro.
  • Introduzione di un diritto di recesso straordinario: il contratto può essere disdetto in qualsiasi momento per un motivo importante, sia da Lei, sia da Agrisano Assicurazioni SA. Un motivo importante è, in particolare, un cambiamento imprevedibile dei requisiti legali che rende impossibile l'adempimento del contratto.
  • Prolungamento del termine di prescrizione: i diritti derivanti da contratti assicurativi scadono ora solo cinque anni dopo il sinistro. Finora, il termine di prescrizione era di soli 2 anni.
  • Nuovo diritto di recesso: è possibile recedere dal contratto entro un termine di quattordici giorni.
  • Transazioni commerciali elettroniche: la revisione parziale della LCA crea le basi per transazioni commerciali elettroniche più semplici. Le spiegazioni o le informazioni ora possono avvenire per lo più in forma di testo (come le e-mail).

Per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2022, si applicano automaticamente le seguenti disposizioni della nuova legge:

  • Requisiti formali (transazioni commerciali elettroniche facilitate)
  • Diritto di disdetta ordinario e diritto di disdetta straordinario

Ulteriori informazioni sulla revisione parziale della LCA sono disponibili sul sito dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA).