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Secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) ogni assicurato ha il diritto di disdire per la fine di ogni anno l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, e ciò entro un mese da quando gli sono stati segnalati i premi per l’anno seguente. La disdetta, firmata propriamente, deve essere trasmessa all'assicuratore fino al 30 novembre. Non possono beneficiare di questo diritto gli assicurati che hanno arretrati in sospeso, ossia che non hanno ancora versato tutti i premi dovuti o le partecipazioni ai costi.

Per l'assicurazioni complementari secondo la LCA valgono fondamentalmente i termini di disdetta secondo le condizioni generali di assicurazione o le rispettive condizioni complementari. In caso di adeguamento del premio, la persona assicurata ha il diritto di disdire l'assicurazione per la fine dell'anno civile, con un termine di disdetta di un mese. In entrambi i casi, la disdetta deve recare una firma legalmente valida.