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Franchigia, aliquota e contributo ospedaliero

18.04.2024

Per l'assicurazione di base obbligatoria è previsto il pagamento di premi mensili. L'importo dipende, tra gli altri, dalla franchigia scelta.

Si tratta della partecipazione alle spese per farmaci, visite mediche e ricoveri ospedalieri, che deve essere pagata dalla persona assicurata fino a un limite prefissato. L’aliquota viene applicata solo una volta che la franchigia è stata raggiunta. Da questo punto in avanti, la persona assicurata dovrà pagare solo il 10% delle spese di cura fino alla fine dell'anno, o il 40% in casi eccezionali come i farmaci originali.

In caso di ricovero ospedaliero stazionario in Svizzera, l’assicurazione di base obbligatoria copre i costi delle cure, dell’alloggio e del vitto. Tuttavia, poiché i pazienti risparmiano sui costi dei pasti a casa durante il soggiorno ospedaliero, sono obbligati a contribuire al costo dei pasti in ospedale. Si tratta del cosiddetto contributo ospedaliero, che è stabilito dalla legge federale sull’assicurazione malattie. Il contributo ammonta a 15 franchi per ogni giorno di degenza ed è uguale per tutti gli ospedali, vale a dire che si applica anche ai soggiorni in una clinica di riabilitazione o in una clinica psichiatrica. Sono esenti i bambini fino a 18 anni e gli adulti fino a 25 anni che sono ancora in formazione. L’assicurazione malattie fattura all'assicurato il contributo ospedaliero.

Come per le cure ambulatoriali, anche in caso di ricovero ospedaliero si applicano la franchigia e l’aliquota. Una volta esaurita la franchigia, l’aliquota è pari al 10 percento dell'importo della fattura, fino a un massimo di 700 franchi per anno civile. Per i bambini e gli adolescenti fino a 18 anni, l’aliquota massima è di 350 franchi (a partire da tre figli il massimo è di 1000 franchi).

Il contributo ospedaliero deve essere versato per ogni ricovero, indipendentemente dal fatto che la franchigia o la parte di aliquota siano già state esaurite. Le cure per le donne incinte dalla 13a settimana di gravidanza fino al 56esimo giorno successivo al parto sono completamente esenti dalla partecipazione ai costi (ad eccezione delle cure preventive o dentistiche).

In caso di domande, le Agenzie di consulenza assicurativa agricola affiliate alle Unioni cantonali dei contadini o il Servizio di consulenza di Agrisano a Brugg sono con piacere a vostra completa disposizione.

Peter Fluder
Responsabile Comunicazione e Servizi centrali
Agrisano