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Conformemente a quanto stabilito dalla legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), ogni persona che è domiciliata o lavora in Svizzera è obbligata ad assicurarsi presso una cassa malati svizzera. Le aziende agricole sono tenute a verificare che i loro impiegati che non fanno parte della famiglia abbiano stipulato questa assicurazione obbligatoria.

L'assicurazione delle cure medico-sanitarie dell'Agrisano garantisce al datore di lavoro che i suoi impiegati stranieri sono adeguatamente coperti per i costi di cura e guarigione in caso di malattia, infortunio e maternità. L’assicurazione AGRI-speciale, complemento ideale a questa assicurazione di base, è aggiunta automaticamente.

I famigliari degli impiegati provenienti dall’UE e dall’AELS, che vivono nel loro paese e che non esercitano un’attività lucrativa, devono essere assicurati, fatte salve poche eccezioni, presso la stessa cassa malati svizzera.

Nella maggioranza dei cantoni il datore di lavoro può detrarre l'intero premio per l'assicurazione delle cure medico-sanitarie dal salario del dipendente. Nei cantoni AI, GL, TI e VS il datore di lavoro deve pagare, secondo il contratto normale di lavoro cantonale, la metà o l'intero premio (vedi foglio note Assicurazione globale sotto «Ulteriori informazioni»).

I premi per i membri di famiglia senza attività lucrativa che vivono nella loro patria sono fatturati al datore di lavoro insieme ai premi per il dipendente. I premi possono essere interamente dedotti dal salario del dipendente (vedi formulario di notifica dipendenti stranieri sotto «Ulteriori informazioni»).