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Secondo il contratto normale di lavoro per il personale dell’agricoltura stabilito a livello cantonale, i datori di lavoro sono tenuti a concludere un’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia per i loro impiegati che non fanno parte della famiglia.

In caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia, una volta trascorso il periodo di attesa accordato Agrisano versa un’indennità giornaliera pari all’80% del salario lordo durante un periodo limitato a 730 giorni.

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